FAQ
L'IMU è una nuova imposta istituita in via sperimentale dall’anno 2012 sino all’anno 2014. Sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) nonché l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riguardanti i beni non locati.
Sono tenuti al pagamento dell'IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali quali usufrutto, diritto di abitazione, enfiteusi, superficie. Per gli immobili concessi in leasing, il soggetto passivo è il locatario. In caso di coniugi separati o divorziati, l’imposta è dovuta dal coniuge assegnatario a seguito di sentenza, il quale occupa l’immobile anche se non è proprietario.
Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale "il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente", come indicato dal Decreto Legge 06/12/2011. n. 201, art. 13, comma 2 poi modificato dal Decreto Legge 02/03/2012 n.16.
Con le modifiche introdotte dal Decreto Legge 02/03/2012 n.16, ai fini IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge in sede di separazione o divorzio, si intende effettuato a titolo di diritto di abitazione e pertanto costituisce presupposto per il pagamento dell'IMU.
Il coniuge assegnatario dell'abitazione è quindi obbligato dalla legge al pagamento dell'IMU, a prescindere dall'effettivo possesso dell'immobile, per tutta la durata dell'assegnazione.